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Festività comandate:se si chiamano così ci sarà un motivo

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La corte di cassazione è tornata sulla questione festività comandate confermando in pieno quanto stabilito dieci anni fa in altra causa simile ed ha garantito ancora una volta il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro in occasione delle 12 festività stabilite dall’ordinamento italiano. Ma ora cosa cambia per noi nelle tlc ?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (16592/15) dà ragione ad una lavoratrice (settore commercio) contro la sanzione disciplinare applicatale per non essersi presentata in servizio dopo il suo rifiuto di prestare l’attività lavorativa durante alcune festività comandate. La dipendente, dopo aver vinto sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, ha visto confermate le sue ragioni anche in Cassazione. Questo significa che, secondo lo Stato italiano, l’astensione dall’attività nelle 12 festività citate ammette pochissime deroghe; in pratica il solo personale sanitario.

Le motivazioni della sentenza ribadiscono che il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione è pieno ed incondizionato, con l’unica eccezione del personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private che è tenuto a fornire la prestazione in caso di “esigenze di servizio”.

I Contratti collettivi e gli accordi aziendali non possono, pertanto, limitare l’esercizio di tale diritto, considerato che l’eventuale rinuncia è nella disponibilità del solo lavoratore e non della contrattazione collettiva.

Ribadiamo che né la legge, né tanto meno la sentenza della Cassazione prevedono alcuna deroga in caso di organizzazione del lavoro per turni.

Per questi motivi SNATER invita i lavoratori, interessati ad avvalersi di tale diritto, di comunicare per tempo all’azienda con la lettera allegata, la proprio indisponibilità a prestare servizio coattivamente nelle festività infrasettimanali.

Elenchiamo le prossime scadenze:

1     27 e 28 marzo 2016 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
2     25 aprile 2016 (Liberazione)
3     1° maggio 2016 (Festa del Lavoro)
4     2 giugno 2016 (Festa delle Forze Armate)
5     15 agosto 2016 (Ferragosto)
6     1° novembre 2016 (tutti i Santi)
7     8 dicembre 2016 (immacolata concezione)
8     25 dicembre 2016 (Natale)
9     26 dicembre 2016 (S. Stefano)
10   1° gennaio 2017 (Capodanno)
11   6 gennaio 2017 (Epifania)
12   Santo patrono

SNATER ritiene che si debba comunicare la propria volontà di non lavorare senza astenersi di fatto dalla prestazione così da non incorrere in comportamenti che possano portare a sanzioni disciplinari. Qualora l’azienda non prenda in considerazione le volontà espresse del lavoratore, limitando quindi il diritto del singolo, questi potrà adire alle vie legali.

Scarica Comunicato:
2016-03-08-festivita-comandate-se-si-chiamano-cosi-ci-sara-un-motivo

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